Statuto dell’Associazione

“Dicentra – APS”

Denominazione, logo e sede

Art. 1) Ai sensi della Legge n. 117 del 3 luglio 2017 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata “DICENTRA – APS”.

L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.

Il logo dell’Associazione è allegato al presente statuto alla pag 9. (All. 1).

Esso è composto dalla raffigurazione di due mani che sorreggono un fiore di “DICENTRA” (o cuore sanguinante) stilizzato. All’interno riportate le lettere A, D, N. Mani di colore verde, cuore sanguinante (Dicentra) di colore rosso, lettere A, D ed N di colore bianco. Sfondo circolare di colore azzurro. All’interno del cerchio, riportate perimetralmente le scritte in bianco: “Associazione Dicentra liberi seguaci del Neonaturalesimo”.

Art. 2) L’Associazione ha sede in Reggio Calabria (RC – cap 89126), Via Villini Svizzeri Dir. Gullì n° 5.

Finalità

Art. 3) L’Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4) L’Associazione intende operare nel settore sociale, svolgendo le seguenti attività di utilità pubblica e culturale:

4.1- Creazione di una rete solidale per la salvaguardia del “Neonaturalesimo”, Dottrina riassunta nei seguenti punti fondativi:

4.1.1. Essere amanti della Natura, “madre di tutte le cose e operatrice” (cit. Boccaccio).

4.1.2. Intendere la Natura come Il fondamento dell’esistenza nella sua configurazione fisica e nel suo divenire biologico, in quanto presupposto causativo. Natura come colei che tutto riequilibra, col trascorrere del tempo, nel rispetto dei cicli vitali naturali e con la consapevolezza che ogni turbamento verrà dalla Natura, prima o poi, riequilibrato.

4.1.3. Essere inflessibilmente ed esclusivamente a favore degli O.G.N.M. (Organismi Geneticamente Non Modificati), come “vera e propria scelta di Vita”, inclusi i prodotti per l’alimentazione, i trattamenti e le terapie.

4.1.4. Adottare il principio di precauzione, in armonia con l’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, al fine di reagire rapidamente di fronte a un possibile pericolo per la salute umana, animale o vegetale, ovvero per la protezione della Natura (Primum non nŏcēre).

4.1.5. Credere nella scienza, come strumento per l’emancipazione dell’uomo; scienza a servizio dell’uomo, e non viceversa; una scienza che si rifà esclusivamente a valori etici quali: non-maleficenza, beneficenza, giustizia, libertà, responsabilità, integerrimità, lealtà e coerenza.

4.1.6. Credere che il genere umano sia elemento integrante del “sistema Natura”, e non genere dominante sulla Natura stessa.

4.1.7. Essere consapevoli che gli esseri umani sono animali “auto significanti”, dotati di coscienza, intesa come la facoltà di avvertire, sentire, percepire, comprendere e valutare i fatti che si verificano nella sfera dell’esperienza individuale. Mossi da valutazione morale e spirituale nel proprio agire.

4.1.8. Avere consapevolezza della propria dimensione di “esseri incantati”, che apprezzano e valorizzano la propria esistenza.

4.1.9. Avere consapevolezza che la sintonia tra pensiero ed azione assicura che la nostra vita non sia determinata soltanto dalla razionalità procedurale formale (ossìa da un arido algoritmo).

4.1.10. Essere consapevoli che tra le nostre abilità più importanti vi sono quelle dipendenti dall’attenzione congiunta (cooperazione e solidarietà). Attraverso la nostra attenzione congiunta, influenziamo l’emergere del nostro ambiente; così da essere co-creatori di tutto ciò che esiste.

4.1.11. Essere consapevoli che la Natura senziente include l’emotività come principio base dell’autoregolamentazione e dell’auto-orientamento.

4.1.12. Avere la consapevolezza che, quali esseri senzienti, siamo attratti dal bene scandito dal Diritto Naturale, tendendo al nostro sviluppo ed a quello altrui (il bene comune), orientato alla ricerca della bellezza, della verità e della piena relazionalità, come forme di sublimazione (in senso spirituale e morale).

4.1.13. Accettare la propria dimensione di “esseri vulnerabili”. Viviamo vite contingenti. I nostri corpi, le nostre menti, le nostre emozioni e la forma generale come persone (le nostre anime) sono soggette a danni e deformazioni indotte (sia sotto l’aspetto mentale che fisico) da tutto ciò che ci circonda; pertanto abbiamo bisogno di proteggerci, attraverso le relazioni umane e la solidarietà reciproca.

4.1.14. Avere la consapevolezza che la nostra autocoscienza illumina la nostra esistenza e che la nostra intelligenza emotiva si “fonde” con la dinamica degli eventi, pur sempre memore che la nostra condizione naturale, cui motivatamente tendere, rimane la felicità.

4.1.15. Sentire la fascinazione dei misteri della Natura, assecondandone le armonie e lasciandosene avvolgere come in una spirale aurea, congiunzione sublime della Natura stessa con la Matematica, regina di tutte le scienze.

4.1.16. Essere consapevoli che un approccio di tipo olistico sancisce la realizzazione dell’Uomo nel vivere in simbiosi con la Natura, al fine di un reale ed armonico stato di benessere di corpo, mente ed  anima.

4.2- Sensibilizzazione degli iscritti alla donazione consapevole e responsabile del sangue presso le strutture nazionali già esistenti.
DICENTRA riconosce infatti la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si  esprimono nella donazione volontaria, responsabile e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

4.3- Individuazione e predisposizione di strumenti di tutela, anche legale, degli associati, a garanzia del loro diritto all’autodeterminazione, all’inviolabilità del proprio corpo ed alla salvaguardia del principio di precauzione, ai fini del perseguimento della dottrina del “Neonaturalesimo”;

4.4- Gestione della banca dati nazionale dei suoi associati, comprensiva dei dati clinici inerenti anche il gruppo sanguigno e lo stato di vaccinazione per il virus Sars-coV-2 (e varianti) nonché per altri virus o patogeni, nel rispetto del principio di cui al punto 4.1.3.

4.5- Promozione di attività divulgativa e di studio.

4.6– Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

4.7– Promozione e organizzazione di manifestazioni, eventi, incontri di beneficienza, didattici, divulgativi, e quant’altro sia finalizzato alla cura dell’interesse associativo;

4.8– Svolgimento di attività accessorie necessarie e/o utili per il conseguimento delle proprie finalità, avvalendosi anche di figure professionali competenti.

Durata

Art. 5) La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

Associati

Art. 6) Possono essere associati dell’Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Gli aspiranti associati dovranno fornire apposita Dichiarazione sostitutiva di certificazione, utilizzando il modulo predisposto dal Consiglio Direttivo (disponibile anche sul sito ufficiale dell’Associazione o comunque compilabile per via telematica), allegando i documenti ivi richiesti  nonché la prova dell’avvenuto pagamento della quota associativa.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Si riservano modifiche della Dichiarazione sostitutiva anzidetta, che verranno, comunque, pubblicate preventivamente sul sito.

Art. 7) L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

L’Associazione è composta da tre categorie di associati: Fondatori, Ordinari ed Onorari.

  • Gli “Associati Fondatori” acquisiscono automaticamente lo status di Associati per il fatto di aver partecipato alla costituzione dell’Associazione, e lo mantengono, in subordine al pagamento della quota associativa annuale.
  •  Gli “Associati Ordinari” sono tutti i cittadini italiani maggiorenni e minorenni (vedi Artt. 6 e 7) che abbiano presentato richiesta scritta di accedere all’Associazione e pagato la quota associativa.
  •  Gli “Associati Onorari” sono nominati dal Consiglio Direttivo tra persone che si sono distinte per competenza o prestigio in relazione agli scopi statutari, non sono tenuti al pagamento della quota associativa, non hanno diritto di voto e non godono dei diritti di elettorato attivo e passivo.

Art. 8 ) Tutti gli associati hanno diritto di:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • ad esclusione degli Associati Onorari, partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
  • sempre ad esclusione degli Associati Onorari, godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.

Gli associati minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell’art. 16 del presente Statuto.

Art. 9) Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative.

Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annua di versamento minima da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderirvi. Per coloro i quali presenteranno la prima domanda di iscrizione nei mesi di Novembre e Dicembre di ogni anno, l’iscrizione e la quota versata saranno automaticamente attribuiti all’annualità successiva. Il versamento della quota è dovuto per ogni anno di iscrizione all’Associazione, e va effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno, pena la decadenza di iscrizione. Il versamento della quota associativa è valido per l’anno solare nel quale è eseguito. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni e quote di natura patrimoniale. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota. È comunque facoltà degli Associati dell’Associazione effettuare liberi versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

Art. 10) La qualifica di associato non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, non versamento della quota di iscrizione annuale, espulsione, decesso.

Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

In caso di violazione da parte degli Associati dei doveri imposti dal presente Statuto e dai Regolamenti associativi, così come per il caso di condanne definitive in sede di Giustizia Penale, gli stessi potranno essere sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio Direttivo, il quale potrà adottare, a seconda dei casi ed in proporzione della loro gravità, uno dei seguenti provvedimenti:

  • ammonizione scritta;
  • espulsione definitiva dall’Associazione.

L’espulsione è prevista quando l’associato perda i prerequisiti di cui all’art. 6 del presente Statuto, non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti associativi, cumulando più di 3 ammonizioni scritte nel biennio, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo si riserva altresì valutazioni di tipo etico/comportamentale per eventuali espulsioni. L’ammonizione scritta e l’espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi membri, e comunicate mediante lettera o pec all’associato interessato. Contro i suddetti provvedimenti l’associato interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’ammonizione scritta o dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

Art. 12) Il decesso del’associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

Assemblea degli Associati

Art. 13) Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 14) L’Assemblea degli Associati è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15) L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando venga fatta richiesta da almeno il 5% degli associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione / affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti gli associati maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun associato spetta un solo voto. Gli associati minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. Ogni associato non può avere più di una delega.

L’Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di recepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno. In caso di assemblea a distanza, il voto per le cariche dell’Associazione e le deliberazioni riguardanti le persone degli Associati vengono effettuate per votazione palese.

Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano o per appello nominale.

Art. 17) All’Assemblea degli Associati spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

  • approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;
  • eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo ogni 3 (tre) anni, stabilendone il numero dei componenti;
  • eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

  • deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

Art. 18) L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra gli associati un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

Art. 19) L’Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati, sono pubblicizzati agli associati con l’esposizione per 30 (trenta) giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 3 (tre) anni. Esso è composto da 8 (otto) membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea degli associati; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli associati.

All’interno del Consiglio Direttivo sarà nominato un vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

  • le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
  • le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
  • le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
  • la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
  • la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
  • la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  • la fissazione delle quote sociali;
  • la facoltà di nominare, tra gli associati esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
  • la redazione e l’approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
  • la delibera sull’ammissione di nuovi associati;
  • ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della
data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che il Presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario, nonché dai Consiglieri presenti.

Art.24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. È eletto dall’Assemblea degli Associati, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 (tre) anni.

Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 26) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.

Segretario e Tesoriere

Art. 27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 28) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 29) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Coordinamenti Regionali

Art. 30) L’Associazione favorisce lo sviluppo sul territorio di reti locali di Associati, nel rispetto delle prescrizioni previste dal presente statuto, e ne prescrive le regole principali di funzionamento. L’Associazione costituisce i Coordinamenti Regionali con delibera del Consiglio Direttivo. Ciascun Coordinamento Regionale è composto da un Coordinatore e due Vicecoordinatori. I Coordinamenti Regionali sono sottoposti al controllo ed alla vigilanza da parte del Consiglio Direttivo.

Libri sociali

Art 31) L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.

e) registro trattamento dati sensibili (privacy).

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 32) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
  • quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;

contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, incluse  donazioni e raccolta fondi;

  • proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale. L’Associazione svolge attività commerciale in via marginale, per completare e integrare l’attività svolta verso i propri iscritti in termini di fidelizzazione, e per fare recruting di Associati, anche mediante merchandising. L’attività commerciale non figura tra gli scopi dell’Associazione (non perseguendo scopi di lucro) e non esaurisce l’attività di questa.

Art. 33) All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 34) L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Scioglimento

Art. 35) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Art. 36 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 37) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla legge n. 117 del 3 luglio 2017 ed alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Art. 38) L’Associazione Dicentra APS utilizzerà il logo di cui all’All. 1 su gentile concessione del suo titolare, in comodato d’uso gratuito, senza preventiva determinazione di durata, restando tenuta alla restituzione, secondo le modalità di cui all’art. 1810 cod. civ., su semplice richiesta del comodante.

Art. 39) La dottrina del Neonaturalesimo, cui l’Associazione Dicentra APS si ispira, è coperta da copyright, intestato agli autori della stessa, i quali l’hanno depositata, quale opera inedita, presso la SIAE.

ALL. 1 – Logo Associazione Dicentra.

Il presente Statuto composto da 9 (nove) pagine, è stato approvato dai fondatori all’Atto Costitutivo.

Il presente Statuto entra in vigore alla data della sua registrazione.